Articolo 82 del Codice del processo amministrativo

Art. 82


Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro ((centoventi))giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento.
2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti e' dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.
Entrata in vigore il 7 agosto 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi