Articolo 46 del Codice del processo amministrativo

Art. 46


Costituzione delle parti intimate

1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.
4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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