Articolo 64 del Codice del processo amministrativo


Art. 64


Disponibilita', onere e valutazione della prova

1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilita' riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonche' i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
3. Il giudice amministrativo puo' disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione.
4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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