Articolo 40 del Codice del processo amministrativo

Art. 40
(( (Contenuto del ricorso) ))((1. Il ricorso deve contenere distintamente:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei mezzi di prova;
f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.))
Entrata in vigore il 18 settembre 2012
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