Articolo 44 del Codice del processo amministrativo

Art. 44


Vizi del ricorso e della notificazione

1. Il ricorso e' nullo:
a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi e' incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarita', il collegio puo' ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullita' della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2. (25) 4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. ((36))
4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullita' degli atti e' rilevabile d'ufficio.
-------------AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio - 26 giugno 2018, n. 132 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/2018, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,»". ------------AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 9 luglio 2021, n. 148 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/2021, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,»".
Entrata in vigore il 14 luglio 2021
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