Articolo 76 del Codice del processo amministrativo

Art. 76


Modalita' della votazione

1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.
2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.
4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e ((l'articolo))118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Entrata in vigore il 18 settembre 2012
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