Articolo 91 del Codice del processo amministrativo

Art. 91


Mezzi di impugnazione

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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