Articolo 79 del Codice del processo amministrativo
Art. 79
Sospensione e interruzione del processo
1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.
2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
Sospensione e interruzione del processo
1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.
2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
4. TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2023-06-30, n. 202300674Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 43 RD n. 267/1942·
- art. 79 c.p.a.·
- art. 85 c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- Conferenza di servizi·
- determinazione negativa di conclusione della Conferenza di servizi·
- estinzione del giudizio·
- fallimento della società ricorrente·
- interruzione del giudizio
5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-17, n. 202306990Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- contraddittorietà della valutazione·
- discrezionalità tecnica della valutazione·
- giudizi di legittimità·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- querela di falso·
- ricorso gerarchico·
- sospensione del processo·
- tutela della privacy·
- valutazione del dipendente pubblico