Articolo 27 del Codice del processo amministrativo

Art. 27


Contraddittorio

1. Il contraddittorio e' integralmente costituito quando l'atto introduttivo e' notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.
2. Se il giudizio e' promosso solo contro alcune delle parti e non si e' verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice puo' pronunciare provvedimenti cautelari interinali.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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