Articolo 111 del Codice del processo amministrativo

Art. 111


Sospensione della sentenza

1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. ((Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.))
Entrata in vigore il 18 settembre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi