Articolo 39 del Codice del processo amministrativo
Art. 39
Rinvio esterno
1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.
Rinvio esterno
1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.
4. TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-11-24, n. 202302795Provvedimento:Leggi di più...- Abuso dello strumento processuale·
- Atti non omogenei·
- Compensazione spese·
- Giurisprudenza sul ricorso collettivo·
- Giurisprudenza sul ricorso cumulativo·
- Incompatibilità tra ricorsi·
- Intimazioni di pagamento·
- Mancanza di omogeneità·
- Posizioni debitorie distinte·
- Ricorso collettivo inammissibile
5. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-03-05, n. 202400123Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 182 cod. proc. civ.·
- art. 39 cod. proc. amm.·
- art. 40 cod. proc. amm.·
- art. 73 cod. proc. amm.·
- difetto di rappresentanza tecnica·
- inammissibilità del ricorso·
- ius postulandi·
- procura speciale·
- silenzio amministrativo