Articolo 123 del Codice del processo amministrativo
Art. 123
Sanzioni alternative
1. Nei casi ((di cui all'articolo 121, comma 5)) il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: ((46))
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.
((46)) --------------AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.
Sanzioni alternative
1. Nei casi ((di cui all'articolo 121, comma 5)) il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: ((46))
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.
((46)) --------------AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.
2. TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2024-02-07, n. 202400468Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- esclusione da gara d'appalto·
- misura cautelare·
- par condicio competitorum·
- raggruppamenti temporanei di tipo verticale·
- requisiti di qualificazione delle imprese·
- risarcimento del danno·
- soccorso istruttorio·
- subappalto·
- violazione dei principi di buon andamento e imparzialità
3. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2022-11-28, n. 202207357Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento di esclusione da gara d'appalto·
- art. 121 c.p.a.·
- art. 122 c.p.a.·
- art. 124 c.p.a.·
- art. 86 d.lgs. n. 50/2016·
- dichiarazione di inefficacia del contratto·
- referenze bancarie come requisito di capacità economica e finanziaria·
- soccorso istruttorio·
- sostituzione delle referenze bancarie con bilanci e polizza assicurativa·
- subentro nel contratto di appalto·
- violazione di legge e eccesso di potere
4. TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-12-12, n. 202203230Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 14 D.Lgs. n. 472/1997·
- art. 80 D.Lgs. n. 50/2016·
- certificato di regolarità fiscale·
- compensazione delle spese·
- principio ubi commoda ibi incommoda·
- responsabilità tributaria cessionario·
- revoca aggiudicazione appalto·
- risarcimento danni·
- spese di giudizio
5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-02-27, n. 202303368Provvedimento:Leggi di più...- appalto pubblico·
- art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.·
- compensazione spese·
- D.Lgs. 50/2016·
- eccesso di potere·
- esclusione da gara·
- procedura di gara aperta·
- Ricorso improcedibile·
- sopravvenuto difetto di interesse·
- violazione di legge