Articolo 61 del Codice del processo amministrativo

Art. 61


Misure cautelari anteriori alla causa

1. In caso di eccezionale gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.
2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalita'. La notificazione puo' essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.
3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio.
4. Il decreto che rigetta l'istanza non e' impugnabile; tuttavia la stessa puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.
5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente puo' disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non e' appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.
6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010

Sentenze+500


  • 1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-02-29, n. 202400818
    Provvedimento:
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    • art. 1227 cod. civ.·
    • art. 2056 cod. civ.·
    • art. 30 c.p.a.·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • consequenzialità immediata e diretta del danno·
    • criteri di responsabilità aquiliana·
    • danno risarcibile·
    • illegittimità provvedimentale·
    • interesse legittimo pretensivo·
    • nesso causale·
    • onere della tempestiva reazione·
    • prove del danno·
    • responsabilità della pubblica amministrazione·
    • tutela cautelare

  • 2. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-03-28, n. 202400228
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    • carenza di istruttoria·
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    • eccesso di potere·
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    • sospensione attività commerciale·
    • tutela della privacy

  • 3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-06-21, n. 202301929
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    • ambiguità quesiti·
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    • compensazione spese·
    • consolidamento posizione giuridica·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • TFA sostegno·
    • violazione art. 3 L. 241/90

  • 4. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-09-04, n. 202402968
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  • 5. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-11-24, n. 202303560
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