Articolo 103 del Codice del processo amministrativo

Art. 103


Riserva facoltativa di appello

1. Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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