Articolo 103 del Codice del processo amministrativo
Art. 103
Riserva facoltativa di appello
1. Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.
Riserva facoltativa di appello
1. Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-12-04, n. 202310450Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 103 d.l. n. 18 del 2020·
- canone concessorio·
- compensazione delle spese processuali·
- concessione di beni pubblici·
- conguaglio tra canoni·
- giudicato amministrativo·
- misure cautelari·
- proroga ex lege·
- rinnovo di concessione·
- sospensione dei termini processuali
4. CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-25, n. 202400226Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delle operazioni elettorali·
- art. 103 Cod. proc. amm.·
- art. 66 del Codice del processo amministrativo·
- irregolarità non sostanziali·
- principio di conservazione delle operazioni elettorali·
- principio di genuinità del risultato elettorale·
- principio di strumentalità delle forme·
- prova di resistenza·
- trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali·
- verifica delle operazioni elettorali
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-13, n. 202300439Provvedimento:Leggi di più...- art. 103 c.p.a.·
- art. 177 c.p.c.·
- art. 37 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- inammissibilità del gravame·
- onere di impugnazione·
- ordinanza cautelare·
- rimessione in termini·
- sentenza non definitiva·
- spese di giudizio·
- tutela delle sentenze non definitive