Articolo 59 del Codice del processo amministrativo

Art. 59


Esecuzione delle misure cautelari

1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, puo' chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010

Sentenze+500


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-17, n. 202304918
    Provvedimento:
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    • art. 10-bis L. n. 241 del 1990·
    • certificazione ISO 9001:2015·
    • criteri di accreditamento degli enti certificatori·
    • giudizio amministrativo·
    • motivazione per relationem·
    • motivi aggiunti·
    • ordinanza cautelare·
    • principio del contraddittorio·
    • principio di non discriminazione·
    • Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)·
    • riedizione del potere·
    • riesame della documentazione·
    • silenzio inadempimento·
    • sindacato giurisdizionale·
    • tutela cautelare

  • 2. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-01-24, n. 202301228
    Provvedimento:
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    • Annullamento provvedimento·
    • Art. 14, comma 5, Direttiva 36/2005·
    • Compensazione crediti formativi universitari·
    • Difetto di motivazione·
    • D.Lgs. n. 206/2007·
    • Giurisprudenza TAR Lazio·
    • Igienista dentale·
    • Misura compensativa sproporzionata·
    • Principio di proporzionalità·
    • Prova attitudinale·
    • Riconoscimento titolo professionale estero·
    • Rimessione procedimento·
    • Spese compensate·
    • Tirocinio di adattamento·
    • Violazione art. 3, legge n. 241/1990

  • 3. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-01-07, n. 202300239
    Provvedimento:
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    • annullamento di concorso pubblico·
    • art. 59 c.p.a.·
    • art. 97 Cost.·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • graduatoria concorso pubblico·
    • legittimazione passiva·
    • ricorso incidentale·
    • valutazione titoli di studio·
    • violazione di bando di concorso

  • 4. TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-06-20, n. 202400785
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 166 c.p.·
    • buona condotta e affidabilità personale·
    • condanna penale condizionalmente sospesa·
    • danno ingiusto risarcibile·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • diritto amministrativo·
    • eccesso di potere·
    • misure di prevenzione e di sicurezza pubblica·
    • principio di proporzionalità·
    • rinnovo titoli di polizia·
    • sospensione attività lavorativa·
    • violazione art. 138 T.u.l.p.s.

  • 5. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-19, n. 202414797
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • annullamento in parte qua·
    • carenza di motivazione·
    • concorso pubblico·
    • correttezza amministrativa·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • graduatoria di merito·
    • improcedibilità del ricorso·
    • incarichi di lavoro·
    • irragionevolezza·
    • master universitari·
    • onere della prova·
    • ordinanza di riesame·
    • principio di buona fede·
    • rivalutazione dei titoli·
    • sospensione del termine di impugnazione·
    • spese processuali·
    • valutazione titoli
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