Articolo 54 del Codice del processo amministrativo
Art. 54
Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo' essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. (15)((29))
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare. ((29)) -------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che la modifica al comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore dell'art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal medesimo comma 1-ter dell'art. 20.
-----------AGGIORNAMENTO (29)
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall'art. 3, comma 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo' essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. (15)((29))
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare. ((29)) -------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che la modifica al comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore dell'art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal medesimo comma 1-ter dell'art. 20.
-----------AGGIORNAMENTO (29)
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall'art. 3, comma 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
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