Articolo 54 del Codice del processo amministrativo

Art. 54


Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo' essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. (15) ((28))
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare. ((28)) -------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che la modifica al comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore dell'art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal medesimo comma 1-ter dell'art. 20.
-----------AGGIORNAMENTO (28)
- Il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano altresi' dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 22 marzo 2020. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale e' fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020".
- L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 3, comma 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Entrata in vigore il 8 marzo 2020
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