Articolo 95 del Codice del processo amministrativo

Art. 95


Parti del giudizio di impugnazione

1. L'impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.
2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.
3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonche' la successiva udienza di trattazione.
4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione e' manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, puo' non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.
6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi