Articolo 23 del Codice del processo amministrativo

Art. 23


Difesa personale delle parti

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso ((e trasparenza amministrativa)) in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Entrata in vigore il 5 aprile 2013
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