Articolo 7 del Codice del processo amministrativo
Art. 7
Rilascio di copie
1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.
Rilascio di copie
1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.