Articolo 17 del Codice del processo amministrativo
Art. 17
Astensione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile. ((L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.))
Astensione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile. ((L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.))