Articolo 17 del Codice del processo amministrativo

Art. 17


Astensione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile. ((L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.))
Entrata in vigore il 23 novembre 2011

Sentenze113

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