Articolo 57 del Codice del processo amministrativo

Art. 57


Spese del procedimento cautelare

1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo ((il provvedimento))che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza ((di merito))
Entrata in vigore il 23 novembre 2011
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