Articolo 57 del Codice del processo amministrativo
Art. 57
Spese del procedimento cautelare
1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo ((il provvedimento))che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza ((di merito))
Spese del procedimento cautelare
1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo ((il provvedimento))che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza ((di merito))