Articolo 47 del codice del processo tributario
Art. 47. Sospensione dell'atto impugnato1.Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.
2.Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile ((e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,)) disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno ((cinque)) giorni liberi prima. ((L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia)).
3.In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
4.Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile ((nella stessa udienza di trattazione dell'istanza)). Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.
5.La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. ((La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili)).
5-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130)).
6.Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7.Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
8.In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
8-bis.Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.
2.Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile ((e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,)) disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno ((cinque)) giorni liberi prima. ((L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia)).
3.In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
4.Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile ((nella stessa udienza di trattazione dell'istanza)). Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.
5.La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. ((La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili)).
5-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130)).
6.Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7.Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
8.In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
8-bis.Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.