Articolo 1 del codice del processo tributario

Art. 1. Gli organi della giurisdizione tributaria1.La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) e dalle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.
2.I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Entrata in vigore il 1 settembre 2022
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