Articolo 59 del codice del processo tributario

Art. 59. Rimessione alla commissione provinciale1.La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a)quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
b)quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato;
c)quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
d)quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
e)quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2.Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3.Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado e' formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione
tributaria provinciale, senza necessita' di riassunzione ad istanza di parte.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993
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