Articolo 57 del codice del processo tributario

Art. 57. Domande ed eccezioni nuove1.Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2.Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993
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