Articolo 331 del Codice Penale

Art. 331.

(Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessita')

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarita' del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze60


  • 2. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-09-29, n. 202300727
    Provvedimento:
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    • ammonimento per atti persecutori·
    • art. 612 bis c.p.·
    • art. 8 D.L. 23.2.2009 n. 11·
    • diritto alla difesa·
    • diritto di accesso agli atti·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • principio di sussidiarietà·
    • procedimento amministrativo·
    • trasparenza nell'agire pubblico·
    • tutela della privacy·
    • valutazione discrezionale

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-08, n. 202309615
    Provvedimento:
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    • affidamento del servizio idrico integrato·
    • art. 21-septies legge 241/1990·
    • autorizzazione allo scarico delle acque reflue·
    • compensazione delle spese giudiziarie·
    • cosa giudicata·
    • gestione dei rifiuti·
    • giurisdizione amministrativa·
    • norme sulla concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità·
    • nullità della sentenza per mancanza di motivazione·
    • principio di tempus regit actum·
    • vizio di revocazione della sentenza

  • 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-08, n. 202309620
    Provvedimento:
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    • affidamento in house·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 105 e 106 cod. proc. amm.·
    • art. 20 e 24 d.lgs. 175/2016·
    • art. 21 septies legge 241/1990·
    • autorizzazione allo scarico delle acque reflue·
    • compensazione delle spese giudiziali·
    • cosa giudicata·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • normativa in materia di servizio idrico integrato·
    • principio tempus regit actum·
    • vizio di nullità della sentenza

  • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-08, n. 202309619
    Provvedimento:
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    • affidamento del servizio idrico·
    • art. 105 cod. proc. amm.·
    • art. 106 cod. proc. amm.·
    • art. 153 d.lgs. 152/2006·
    • art. 172 d.lgs. 152/2006·
    • art. 21-septies legge 241/1990·
    • art. 2909 cod. civ.·
    • art. 395 cod. proc. civ.·
    • art. 73 cod. proc. amm.·
    • autorizzazione allo scarico·
    • competenza amministrativa·
    • cosa giudicata sostanziale·
    • diritto amministrativo·
    • giurisdizione amministrativa·
    • motivazione della sentenza·
    • nullità della sentenza·
    • principio del contraddittorio·
    • principio di buona amministrazione·
    • principio di interesse legittimo·
    • principio di legalità·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di ragionevolezza·
    • servizio idrico integrato·
    • vizi della sentenza
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