Articolo 615 quinquies del Codice Penale

Art. 615-quinquies.

( (( Detenzione, diffusione e installazione abusiva ))di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, ((abusivamente si procura, detiene,)) produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, ((mette in altro modo a disposizione di altri o installa))apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2022

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