Articolo 615 quinquies del Codice Penale

Art. 615-quinquies.

(( (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).))((Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329))
Entrata in vigore il 4 aprile 2008

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi