Articolo 483 del Codice Penale

Art. 483.

(Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.
(86) (94) (97a) ((129)) ----------AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'". -------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
Entrata in vigore il 17 febbraio 1992

Sentenze+500


  • 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-13, n. 202310038
    Provvedimento:
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    • Art. 10 bis L. 241/1990·
    • Cittadinaza italiana·
    • Diniego cittadinanza·
    • Discrezionalità amministrativa·
    • Illogicità motivazione·
    • Istruttoria carente·
    • Obbligo di motivazione·
    • Pregiudizi penali·
    • Sentenza di assoluzione·
    • Soccombenza

  • 2. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-07-08, n. 202413681
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 21-septies legge 241/1990·
    • condanna penale·
    • danno da mobbing amministrativo·
    • decorrenza giuridica e amministrativa·
    • esclusione da concorso pubblico·
    • ottemperanza al giudicato·
    • requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici·
    • restituzione degli emolumenti non percepiti·
    • ricostruzione della carriera militare

  • 4. CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202300664
    Provvedimento:
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    • annullamento per eccesso di potere·
    • annullamento provvedimento prefettizio·
    • art. 41 e 97 Costituzione·
    • art. 84 d.lgs. 159/2011·
    • art. 91 d.lgs. 159/2011·
    • bilanciamento tra libertà economica e prevenzione antimafia·
    • compensazione delle spese processuali·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • informazione antimafia·
    • legittimità del provvedimento interdittivo·
    • principio di proporzionalità·
    • rapporti di parentela e condizionamento mafioso·
    • sospensione interinale·
    • valutazione indizi antimafia

  • 5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-17, n. 202400559
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    • art. 106 c.p.a.·
    • art. 395 c.p.c.·
    • art. 73 c.p.a.·
    • errore di fatto·
    • esclusione da gara·
    • giudizio rescindente·
    • indagini penali·
    • moralità professionale·
    • omessa pronuncia·
    • onere dichiarativo·
    • principio di buona fede·
    • procedura di evidenza pubblica·
    • revocazione sentenza·
    • valutazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016
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