Articolo 585 del Codice Penale

Art. 585.

(Circostanze aggravanti)

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis ((, 583-quinquies))e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;

2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Entrata in vigore il 9 agosto 2019
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