Articolo 518 octies del Codice Penale

Art. 518-octies

(( (Falsificazione in scrittura privata
relativa a beni culturali). ))((Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.))
Entrata in vigore il 22 marzo 2022

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