Articolo 651 del Codice Penale
Art. 651.
(Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale)
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
(Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale)
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
4. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-04, n. 202413536Provvedimento:Leggi di più...- art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale)·
- art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.·
- art. 9 legge n. 91/1992·
- bilanciamento degli interessi pubblici e privati·
- carenza di reddito del richiedente·
- condanna penale del richiedente·
- controllo estrinseco e formale del provvedimento·
- diniego di cittadinanza italiana·
- giurisprudenza sulla cittadinanza italiana·
- gratuito patrocinio a spese dello Stato·
- integrazione sociale del richiedente·
- onere della motivazione del provvedimento·
- proporzionalità e ragionevolezza del diniego di cittadinanza·
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)·
- requisiti per la concessione della cittadinanza·
- tutela dei dati personali e art. 52 del d.lgs. 196/2003·
- valutazione della condotta penale del richiedente·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione
5. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-01-04, n. 202400008Provvedimento:Leggi di più...- art. 1 D.Lgs. 159/2011·
- art. 2 D.Lgs. 159/2011·
- art. 7 e 8 legge 241/1990·
- diritti fondamentali e privacy·
- eccesso di potere·
- misure di prevenzione·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- omessa comunicazione di avvio del procedimento·
- pericolosità sociale·
- riempimento dei presupposti per le misure di prevenzione·
- valutazione discrezionale della pericolosità sociale