Articolo 651 del Codice Penale

Art. 651.

(Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze342


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/2010, n. 4549
    Provvedimento:
     Leggi di più...

    • 4. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-04, n. 202413536
      Provvedimento:
       Leggi di più...
      • art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale)·
      • art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.·
      • art. 9 legge n. 91/1992·
      • bilanciamento degli interessi pubblici e privati·
      • carenza di reddito del richiedente·
      • condanna penale del richiedente·
      • controllo estrinseco e formale del provvedimento·
      • diniego di cittadinanza italiana·
      • giurisprudenza sulla cittadinanza italiana·
      • gratuito patrocinio a spese dello Stato·
      • integrazione sociale del richiedente·
      • onere della motivazione del provvedimento·
      • proporzionalità e ragionevolezza del diniego di cittadinanza·
      • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)·
      • requisiti per la concessione della cittadinanza·
      • tutela dei dati personali e art. 52 del d.lgs. 196/2003·
      • valutazione della condotta penale del richiedente·
      • valutazione discrezionale dell'amministrazione

    • 5. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-01-04, n. 202400008
      Provvedimento:
       Leggi di più...
      • art. 1 D.Lgs. 159/2011·
      • art. 2 D.Lgs. 159/2011·
      • art. 7 e 8 legge 241/1990·
      • diritti fondamentali e privacy·
      • eccesso di potere·
      • misure di prevenzione·
      • motivazione del provvedimento amministrativo·
      • omessa comunicazione di avvio del procedimento·
      • pericolosità sociale·
      • riempimento dei presupposti per le misure di prevenzione·
      • valutazione discrezionale della pericolosità sociale
    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi