Articolo 518 del Codice Penale
Art. 518.
(Pubblicazione della sentenza)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
(Pubblicazione della sentenza)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.