Articolo 185 del Codice Penale

Art. 185.

(Restituzioni e risarcimento del danno)

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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