Articolo 557 del Codice Penale
Art. 557.
(Prescrizione del reato)
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.
(Prescrizione del reato)
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.