Articolo 557 del Codice Penale

Art. 557.

(Prescrizione del reato)

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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