Articolo 505 del Codice Penale

Art. 505.

(Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarieta' con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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