Articolo 560 del Codice Penale

Art. 560.

(Concubinato)

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni. ((46))

La concubina e' punita con la stessa pena. ((46))

Il delitto e' punibile a querela della moglie. ((46)) ------------AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1969

Sentenze3

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