Articolo 280 ter del Codice Penale

Art. 280-ter.

(( (Atti di terrorismo nucleare).))((E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
1) procura a se' o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi' quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici))
Entrata in vigore il 9 agosto 2016

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