Articolo 707 bis del Codice Penale

Art. 707-bis

(( (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). ))((E' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi e' colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge))
Entrata in vigore il 22 marzo 2022

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