Articolo 662 del Codice Penale

Art. 662.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480))((141)) ------------AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Entrata in vigore il 4 agosto 1994

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