Articolo 64 del Codice Penale

Art. 64.

(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non puo' superare gli anni trenta.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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