Articolo 672 del Codice Penale

Art. 672.

(Omessa custodia e mal governo di animali)

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace:

1° chi, in luoghi aperti, abbandona a se' stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumita' pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumita' delle persone.
((90)) --------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.
Entrata in vigore il 30 novembre 1981
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