Articolo 687 del Codice Penale

Art. 687.

(Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita)
Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne e' permessa la vendita, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.
((90)) --------------AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale".
Entrata in vigore il 30 novembre 1981
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