Articolo 20 bis del Codice Penale
Art. 20-bis.
(( (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). ))((Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semiliberta' sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo' essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.))
(( (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). ))((Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semiliberta' sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo' essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.))