Articolo 459 del Codice Penale
Art. 459.
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)
Le diposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
((181)) -------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)
Le diposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
((181)) -------------AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
3. TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-03-11, n. 202400251Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 TULPS·
- art. 460 c.p.p.·
- decreto penale di condanna·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- diniego di iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- minacce e atti persecutori·
- ordinanza cautelare·
- precedenti penali e di polizia·
- prescrizione dei reati·
- requisiti di buona condotta·
- responsabilità penali e valutazioni della pubblica amministrazione·
- riabilitazione penale·
- sostituzione di pena detentiva con pena pecuniaria·
- valutazione discrezionale della pubblica amministrazione
4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-20, n. 202416501Provvedimento:Leggi di più...- art. 4 d.lgs. 286/1998·
- art. 6 d.lgs. 286/1998·
- art. 75 DPR 445/2000·
- art. 7 DPR 223/1989·
- compensazione delle spese di lite·
- conversione del permesso di soggiorno·
- documentazione falsa·
- eccesso di potere·
- irricevibilità dell'istanza·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- motivi umanitari·
- oscuramento delle generalità·
- permesso di soggiorno·
- principio di genuinità della documentazione·
- responsabilità penali·
- violazione di legge