Articolo 96 del Codice Penale

Art. 96.

(Sordomutismo)

Non e' imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermita', la capacita' d'intendere o di volere.

Se la capacita' d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena e' diminuita.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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