Articolo 44 del Codice Penale

Art. 44.

(Condizione obiettiva di punibilita')

Quando, per la punibilita' del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non e' da lui voluto.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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