Articolo 44 del Codice Penale
Art. 44.
(Condizione obiettiva di punibilita')
Quando, per la punibilita' del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non e' da lui voluto.
(Condizione obiettiva di punibilita')
Quando, per la punibilita' del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non e' da lui voluto.
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-08, n. 202302399Provvedimento:Leggi di più...- art. 117 c.p.a.·
- art. 31 c.p.a.·
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- art. 87 c.p.a.·
- conversione dell'azione·
- errore scusabile·
- giurisdizione·
- inammissibilità del ricorso·
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