Articolo 635 quater del Codice Penale

Art. 635-quater.

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.))
Entrata in vigore il 22 gennaio 2016

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